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STATUTO

ART. 1– E’ istituita la “FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI PER LA RICERCA SULLA COMUNICAZIONE E SULLE ARTI CINEMATOGRAFICHE” –organizzazione non lucrativa di utilità sociale – in San Benedetto del Tronto presso la sede municipale sita in via Mario Curzi, 24.

ART. 2 – La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa promuove studi e ricerche nel campo delle arti visive e dei processi evolutivi dei sistemi di comunicazione per immagini. Tende inoltre al recupero e alla valorizzazione della documentazione cinematografica prodotta da autori che si sono cimentati su tematiche attinenti gli aspetti e le attività della città di San Benedetto del Tronto nonché dl territorio piceno e marchigiano. La Fondazione prevede altresì lo svolgimento delle seguenti attività:

A)Ricerca ed approfondimento, con il coinvolgimento del mondo della scuola e del volontariato culturale, dei contenuti dell’opera di Libero Bizzarri.
B)Ricerca sui temi delle arti cinematografiche e sui sistemi della comunicazione anche mediante l’istituzione di premi per tesi di laurea o saggi specifici.
C)Organizzazione del premio nazionale, denominato “Libero Bizzarri”, nel settore della produzione cinematografica o televisiva, volto a valorizzare le attività documentaristiche.
D)Istituzione, all’interno del premio di cui al punto 3, di una sezione speciale denominata “Documentazione Mediterranea”, per la valorizzazione e la raccolta di produzioni visive e di ricerca scientifica , riguardanti l’Adriatico ed il Mediterraneo nonché di promozione e realizzazione di attività dirette a favorire la conoscenza del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale. Tale sezione ha l’obiettivo di testimoniare le attività che ivi si svolgono, le caratteristiche storiche ed antropologiche, le sue bellezze naturali, ed ogni altro aspetto che possa ispirare impegno artistico, documentario e di promozione del territorio riguardanti i Paesi dell’Adriatico e del  Mediterraneo.
E)Costituzione di una biblioteca e di una mediateca specializzate nelle materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, per realizzare un patrimonio storico – artistico aperto alla pubblica consultazione.
F)Promozione di seminari e cicli di conferenze in collaborazione con istituzioni culturali e scientifiche, favorendo scambi culturali e di collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali; nonché convegni, conferenze, incontri, attività per lo studio,  al fine di promuovere la  propalazione della realtà del territorio Piceno e marchigiano creando un’attenzione al turismo culturale di interesse cinematografico, in collaborazione con lo Stato, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Istituti Universitari, Istituti scolastici, Enti pubblici e privati.

G) Promozione di attività culturali tese a documentare e divulgare le attività della Fondazione.
H)Assumere interessenze e partecipazioni in altre Fondazioni senza scopo di lucro e ONLUS, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
I)Formazione ed aggiornamento del personale direttivo, docente, educativo ed ATA, della scuola di ogni ordine e grado.
L)Formazione tecnica e professionale del settore della comunicazione.

ART. 3 – Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, con il divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, come indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberanti dagli organi sociali.
Il patrimonio è costituito:

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati da incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2.

ART. 4 – Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
redditi derivanti dal patrimonio di cui al’art. 3;
contributi ed erogazioni provenienti dai singoli soci, da enti pubblici e privati, da associazioni o privati cittadini nonché dai proventi di gestione, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

ART. 5 – Sono organi della Fondazione:

a)l’Assemblea dei soci;
b)il Consiglio di Amministrazione;
c)il Presidente della Fondazione;
d)il Collegio Sindacale.

ART. 6 – L’assemblea dei soci è composta da:

a)Soci Fondatori;
b)Soci Ordinari;
c)Soci Onorari;
d)Soci Benemeriti.

ART. 7 – Sono soci Fondatori:
Le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della Fondazione stessa qui di seguito elencate, attraverso il loro rappresentante legale o suo delegato: 1)il Comune di San Benedetto del Tronto;

2)Otello Bizzarri;
3)Alceo Bizzarri;
4)Elvira Castellucci;
5)Associazione CINEFORUM di San Benedetto del Tronto.

Sono Soci Ordinari:
Le persone fisiche e giuridiche che verseranno una somma minima, quale quota associativa, fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, previo esame ed approvazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio stesso.
Sono Soci Onorari:
Personalità di chiara fama proposte per i loro meriti scientifici ed artistici dal Consiglio di Amministrazione, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci. Sono Onorari il Sindaco e gli Assessori alla Cultura e al Turismo.
Sono Soci Benemeriti:
Le persone fisiche e giuridiche che, oltre agli impegni propri dei suoi Ordinari, versino una somma almeno dieci volte superiore alla quota associativa.
Tutti i soci a qualsiasi titolo partecipano con pieno diritto alle riunioni dell’assemblea.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti.
La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
In trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 8 – L’Assemblea dei Soci delibera:

a)eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2^ comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
b)sulla programmazione generale e sulle direttive generali della Fondazione;
c)sull’elezione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione di sua nomina;
d)sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
e)sulla nomina dei Sindaci;
f)sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
g)sugli eventuali regolamenti di organizzazione delle attività della Fondazione.
L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno; entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo; entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’avvio di convocazione sarà inviato dal Presidente con raccomandata spedita nel domicilio risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. Il Presidente deve convocare l’Assemblea quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero un decimo dei Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua indisponibilità dal Vice Presidente. Il Segretario dell’Assemblea è nominato dal Presidente dell’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea è dichiarata validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere dell’Assemblea dei soci sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presidenti, salvo per modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci appartenenti alla Fondazione. Ogni Socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea e ciascun Socio non può presentare più di una delega.

ART. 9 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette), 9 (nove) o 11 (undici) membri, previa determinazione del loro numero da parte della Assemblea Ordinaria dei Soci nominati come segue:

  • n. 2 dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (Socio Fondatore);
  • n. 1 dall’Associazione Cineforum di San Benedetto del Tronto (Socio Fondatore);
  • n. 1 dai Soci Fondatori Sigg. Otello Bizzarri, Alceo Bizzarri ed Elvira Castellucci;
  • n. 1 dalla Provincia di Ascoli Piceno;
  • n. 1 dalla Regione Marche;

i restanti dall’Assemblea dei Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel primo consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l’esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi da lui presieduti.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione promuove iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai problemi programmatici previsti dallo Statuto. Il Presidente relaziona all’Assemblea sia sulle attività svolte dalla Fondazione sia su quelle in corso di programmazione o di esecuzione.

ART. 10 – Il Consiglio di Amministrazione:
a)presiede alla puntuale attuazione delle norme statutarie;
b)adotta deliberazioni relative a provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza;
c)cura la corretta gestione finanziaria della Fondazione;
d)propone e regola la programmazione e la esecuzione dell’attività della Fondazione;
e) sviluppa una proficua attività di proselitismo;
f)è autorizzato a svolgere, presso le Autorità competenti, tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 C.C. , al fine del conseguimento della personalità giuridica.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 3 (tre) membri.

ART. 11 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata o in via d’urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima. In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre propri componenti e a maggioranza assoluta.

ART. 12 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore ed un Comitato Scientifico di cui il Direttore è Presidente. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, concorre all’attuazione degli scopi della Fondazione, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Il Comitato Scientifico concorre alla formulazione dei programmi di attività della Fondazione e partecipa alla realizzazione delle relative iniziative. Il Direttore ed i membri del Comitato Scientifico sono scelti fra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel campo delle comunicazioni. Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore ed il Comitato scientifico rimangono in carica per 6 (sei) anni.

ART. 13 – L’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devolute al Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Il Collegio Sindacale redige le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci.

ART. 15 – Per quanto non previsto al presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di fondazioni.

ART. 16 – In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.